Whistleblowing

Segnalazione di illeciti (whistleblowing).

Riferimento normativo: D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità della Laveno Mombello Srl e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti od omissioni che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Non sono da comprendersi come oggetto delle segnalazioni le semplici doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o colleghi.

Chi e come si può segnalare

Sono legittimante a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Laveno Mombello srl, in qualità di:

  • dipendente;
  • lavoratore autonomo;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • componenti dell’Organo Amministrativo e Organo di Controllo.

La Laveno Mombello Srl ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che consente di effettuare le segnalazioni con la garanzia della riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazio-ne della segnalazione.
Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della Corruzione e la Trasparenza della Laveno Mombello Srl.

Il whistleblower potrà effettuare la segnalazione:
in forma scritta:

* mediante il portale informativo — https://lavenomombellosrl.whistleblowing.it/ .

* mediante compilazione dell’apposito modulo, disponibile in calce alla presente pagina. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali è necessario che la segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno al dicitura “riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”. Per beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 è importante indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

in forma orale: su richiesta mediante un incontro diretto.

Il canale esterno
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
* non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
+ la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
In tali casi è possibile accedere all’applicazione dell’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link:
https://whistleblowing.anticorruzione.it

Divulgazione pubblica
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
* la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Tutela del segnalante
La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrino nell’ambito della normativa.

Le tutele previste comprendono:
* la tutela della riservatezza sull’identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione;
* divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Responsabilità del whistleblower
Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’articolo 2043 del codice civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e goni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumenta- lizzazione dell’istituto della presente procedura.

Procedura Whistleblowing della Laveno Mombello Srl
Modulo per la segnalazione “cartacea” delle condotte illecite.
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